Art. 29 
 
            Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio 
 
  1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare  riguardo  agli
eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere  c)  e
d), e sul commercio delle  acque  di  sorgente  e'  esercitata  dagli
organi delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti,  dai  comuni  o
loro consorzi, attraverso le aziende unita' sanitarie locali. 
  2. Il  personale  incaricato  della  vigilanza  puo'  procedere  in
qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di  campioni  in  qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi  ove
si smercino o si distribuiscano per il consumo, a  qualsiasi  titolo,
le acque di sorgente. 
  3. Ogni qualvolta siano  constatate  irregolarita'  nell'uso  delle
autorizzazioni  gli  organi  preposti  alla  vigilanza,  fatta  salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,
ne informano i  competenti  organi  della  propria  regione  i  quali
provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato
ad eliminare le cause di irregolarita'. 
  4. Trascorso invano il termine  fissato  per  l'eliminazione  delle
cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa  o,  nei
casi piu' gravi, revocata. 
  5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso  al  Ministero
della salute. 
  6. Qualora gli  organi  competenti  alla  vigilanza  accertino  che
un'acqua di sorgente non risponda ai  requisiti  qualitativi  di  cui
all'articolo 20 o presenti un pericolo per la salute pubblica,  fatta
salva l'adozione di provvedimenti urgenti  a  tutela  della  pubblica
salute, ne danno immediata comunicazione al  Ministero  della  salute
precisando i motivi dei provvedimenti adottati.