Art. 29 Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio 1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unita' sanitarie locali. 2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente. 3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'. 4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata. 5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute. 6. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 20 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.