Art. 30 
 
   Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 
 
  1. Ai fini della vigilanza  sulla  utilizzazione  e  sul  commercio
delle acque di sorgente, assoggettata alle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo  restando  quanto
disposto all'articolo 29, comma 3, per quanto concerne  le  modalita'
da osservare per le denunce all'autorita'  sanitaria  e  giudiziaria,
per i sequestri da effettuare a  tutela  della  salute  pubblica,  si
osservano, in quanto compatibili, le  norme  vigenti  in  materia  di
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.194
          del 2008, si veda nelle note all'articolo 17.