Art. 31 
 
                             Pubblicita' 
 
  1.  Nella  pubblicita',  sotto  qualsiasi  forma,  delle  acque  di
sorgente poste in vendita con una  designazione  commerciale  diversa
dal nome della sorgente o  del  suo  luogo  di  utilizzazione  devono
essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed
e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il
consumatore circa il  nome  della  sorgente  o  il  luogo  della  sua
utilizzazione.