Art. 32 Ricerca e coltivazione 1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
Note all'art. 32: - Il regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194.