Art. 32 
 
                       Ricerca e coltivazione 
 
  1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni  in  materia
di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il regio decreto 29 luglio  1927,  n.1443  (Norme  di
          carattere legislativo per  disciplinare  la  ricerca  e  la
          coltivazione delle miniere nel Regno), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194.