Art. 10 
 
Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
  del  decreto  legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   nonche'
  differimento di termini per l'esercizio di deleghe  legislative  in
  materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  per
l'integrale recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  16  febbraio  2011,  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante  di
imprese sui propri  fornitori  o  sulle  imprese  subcommittenti,  in
particolare nel caso in cui si  tratti  di  micro,  piccole  e  medie
imprese; 
    b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10  ottobre
1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza  e
del mercato possa  procedere  ad  indagini  e  intervenire  in  prima
istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da grandi imprese. 
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18  giugno  1998,  n.
192,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione diffusa e reiterata della disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere  ai  danni  delle
imprese, con  particolare  riferimento  a  quelle  piccole  e  medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica». 
  3.  La  legittimazione  a  proporre  azioni  in  giudizio,  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si  applica  anche  ai
casi di abuso di dipendenza economica di  cui  all'articolo  9  della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo. 
  4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le  parole:  «diciotto  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»; 
    b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole:  «diciotto  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231
          (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
          ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre  2002,
          n. 249. 
              - Il testo dell'articolo  12  della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza  e  del
          mercato), e' il seguente: 
              «Art. 12.  (Poteri  di  indagine).  -  1.  L'Autorita',
          valutati gli elementi comunque in  suo  possesso  e  quelli
          portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o  da
          chiunque vi abbia interesse, ivi comprese  le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
          verificare l'esistenza di infrazioni ai  divieti  stabiliti
          negli articoli 2 e 3. 
              2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
          richiesta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o  del  Ministro   delle   partecipazioni
          statali, ad indagini conoscitive  di  natura  generale  nei
          settori economici nei quali l'evoluzione degli  scambi,  il
          comportamento dei  prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
          presumere che la  concorrenza  sia  impedita,  ristretta  o
          falsata.». 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18
          giugno 1998, n. 192 (Disciplina  della  subfornitura  nelle
          attivita' produttive), e' il seguente: 
              «Art. 9. (Abuso  di  dipendenza  economica).  -  1.  E'
          vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello  stato
          di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o  nei
          loro  riguardi,  una  impresa  cliente  o  fornitrice.   Si
          considera dipendenza economica la  situazione  in  cui  una
          impresa  sia  in  grado  di   determinare,   nei   rapporti
          commerciali con un'altra impresa, un  eccessivo  squilibrio
          di diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica  e'
          valutata tenendo conto anche della reale  possibilita'  per
          la parte che abbia subito l'abuso di reperire  sul  mercato
          alternative soddisfacenti. 
              2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
          o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di  condizioni
          contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
          nella interruzione arbitraria delle  relazioni  commerciali
          in atto. 
              3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso  di
          dipendenza  economica  e'  nullo.  Il   giudice   ordinario
          competente conosce delle azioni  in  materia  di  abuso  di
          dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e  per  il
          risarcimento dei danni 
              3-bis.   Ferma   restando   l'eventuale    applicazione
          dell'articolo 3  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  puo',
          qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica  abbia
          rilevanza per la tutela della concorrenza  e  del  mercato,
          anche   su   segnalazione   di   terzi   ed    a    seguito
          dell'attivazione  dei  propri   poteri   di   indagine   ed
          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e
          sanzioni previste dall'articolo 15 della legge  10  ottobre
          1990, n. 287, nei confronti dell'impresa  o  delle  imprese
          che abbiano commesso detto abuso.  In  caso  di  violazione
          diffusa e reiterata della  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  posta  in  essere  ai
          danni delle imprese, con particolare riferimento  a  quelle
          piccole  e  medie,  l'abuso  si  configura  a   prescindere
          dall'accertamento della dipendenza economica.». 
              - Il testo degli articoli 3, comma 2,  e  1,  comma  2,
          della legge 23 luglio 2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia ),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art.  3.  (Riordino  del  sistema   degli   incentivi,
          agevolazioni a  favore  della  ricerca,  dello  sviluppo  e
          dell'innovazione e altre forme di incentivi). - (Omissis). 
              2. Al fine di rilanciare  l'intervento  dello  Stato  a
          sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con
          particolare  riferimento  a  quelli  del  Mezzogiorno,   in
          funzione della crescita  unitaria  del  sistema  produttivo
          nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica  salvo  quanto
          previsto dal comma 3, entro trentaquattro mesi  dalla  data
          di entrata in vigore della  presente  legge,  nel  rispetto
          della normativa comunitaria in materia di aiuti  di  Stato,
          su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con gli altri Ministri competenti per materia,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  uno
          o piu' decreti  legislativi  recanti  disposizioni  per  il
          riordino della disciplina della programmazione negoziata  e
          degli incentivi  per  lo  sviluppo  del  territorio,  degli
          interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli
          incentivi  per  la   ricerca,   sviluppo   e   innovazione,
          limitatamente  a  quelli   di   competenza   del   predetto
          Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  semplificazione  delle  norme  statali  concernenti
          l'incentivazione   delle    attivita'    economiche,    con
          particolare riferimento alla  chiarezza  e  alla  celerita'
          delle  modalita'  di  concessione   ed   erogazione   delle
          agevolazioni  e  al  piu'  ampio  ricorso  ai  sistemi   di
          informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e
          voucher; 
              b)  razionalizzazione  e  riduzione  delle  misure   di
          incentivazione di competenza del Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              c) differenziazione e regolamentazione delle misure  di
          incentivazione ove necessario in funzione della  dimensione
          dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici  di
          riferimento; 
              d) priorita' per l'erogazione degli incentivi  definiti
          attraverso programmi negoziati con i  soggetti  destinatari
          degli interventi; 
              e) preferenza per le iniziative produttive con  elevato
          contenuto di innovazione di prodotto e di processo; 
              f) snellimento delle attivita' di programmazione con la
          soppressione   o   riduzione   delle   fasi   inutili    ed
          eccessivamente gravose, con la fissazione di termini  certi
          per    la    conclusione    dei    relativi    procedimenti
          amministrativi,  conformemente  ad  un   quadro   normativo
          omogeneo a livello nazionale; 
              g) razionalizzazione delle modalita'  di  monitoraggio,
          verifica e valutazione degli interventi; 
              h)  adeguata  diffusione  di  investimenti   produttivi
          sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei  livelli
          di crescita e di occupazione con particolare attenzione  ai
          distretti industriali in situazione di crisi; 
              i)   individuazione   di   principi   e   criteri   per
          l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e
          medie imprese nonche' destinazione alle  stesse  piccole  e
          medie  imprese  di  quote   di   risorse,   che   risultino
          effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate  ad
          altre finalita', non inferiori al 50 per cento; 
              l)  previsione,   in   conformita'   con   il   diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo   con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa, da realizzare nei territori ricadenti  nelle  aree
          individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza  di  cui
          al regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11
          luglio 2006.» 
              «Art. 12. (Commercio  internazionale  e  incentivi  per
          l'internazionalizzazione delle imprese). - (Omissis). 
              2. Il Governo e' delegato ad adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventotto mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          acquisito  il   parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per  materia,  previo  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  ai  fini  della  ridefinizione,   del
          riordino e della razionalizzazione degli enti operanti  nel
          settore dell'internazionalizzazione delle imprese,  di  cui
          all' allegato 1, nonche' degli strumenti di  incentivazione
          per la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese erogati direttamente dagli enti di  cui  all'
          allegato  1,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) rispetto dei compiti attribuiti al  Ministero  dello
          sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   dal   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e   dal   decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  adeguamento  delle
          disposizioni legislative che regolano  i  singoli  enti  al
          quadro  delle  competenze  delineato  dal  citato   decreto
          legislativo  n.   143   del   1998,   nonche'   all'assetto
          costituzionale  derivante  dalla  legge  costituzionale  18
          ottobre 2001, n. 3; 
              b) riassetto  organizzativo  degli  enti  operanti  nel
          settore dell'internazionalizzazione delle imprese,  secondo
          principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei  medesimi
          in relazione alle rinnovate esigenze  imposte  dall'attuale
          quadro  economico-finanziario,  nonche'  a   obiettivi   di
          coerenza della politica economica e  commerciale  estera  e
          della promozione del sistema economico italiano  in  ambito
          internazionale con le funzioni svolte  dall'amministrazione
          centrale  degli   affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche  e  dagli  uffici  consolari  in  materia   di
          rappresentanza,  di  coordinamento  e   di   tutela   degli
          interessi italiani in sede internazionale; 
              c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto  della
          normativa  in  materia  di   internazionalizzazione   delle
          imprese di cui al comma 1; 
              d)  semplificazione  della  procedura  di  ripartizione
          dello  stanziamento  annuale  per  il   finanziamento   dei
          programmi  promozionali  all'estero  di   enti,   istituti,
          associazioni, consorzi  export  multiregionali,  camere  di
          commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi
          di settore; 
              e)  complementarita'  degli   incentivi   rispetto   ad
          analoghe misure di competenza regionale.".