Art. 10
Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche'
differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in
materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di
imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in
particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie
imprese;
b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima
istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle
imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai
casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002,
n. 249.
- Il testo dell'articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), e' il seguente:
«Art. 12. (Poteri di indagine). - 1. L'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli
portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti
negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni
statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei
settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il
comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o
falsata.».
- Il testo dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18
giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle
attivita' produttive), e' il seguente:
«Art. 9. (Abuso di dipendenza economica). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato
di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei
loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si
considera dipendenza economica la situazione in cui una
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e'
valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per
la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti.
2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali
in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di
dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il
risarcimento dei danni
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione
dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo',
qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione di terzi ed a seguito
dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese
che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione
diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai
danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle
piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere
dall'accertamento della dipendenza economica.».
- Il testo degli articoli 3, comma 2, e 1, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia ), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 3. (Riordino del sistema degli incentivi,
agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e
dell'innovazione e altre forme di incentivi). - (Omissis).
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a
sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con
particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in
funzione della crescita unitaria del sistema produttivo
nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto
previsto dal comma 3, entro trentaquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il
riordino della disciplina della programmazione negoziata e
degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli
interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli
incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,
limitatamente a quelli di competenza del predetto
Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti
l'incentivazione delle attivita' economiche, con
particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita'
delle modalita' di concessione ed erogazione delle
agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di
informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e
voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di
incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo
economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione
dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di
riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti
attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari
degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la
soppressione o riduzione delle fasi inutili ed
eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi
per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo
omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio,
verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi
sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli
di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai
distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per
l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e
medie imprese nonche' destinazione alle stesse piccole e
medie imprese di quote di risorse, che risultino
effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad
altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree
individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui
al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006.»
«Art. 12. (Commercio internazionale e incentivi per
l'internazionalizzazione delle imprese). - (Omissis).
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu'
decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del
riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui
all' allegato 1, nonche' degli strumenti di incentivazione
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'
allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al
Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle
disposizioni legislative che regolano i singoli enti al
quadro delle competenze delineato dal citato decreto
legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto
costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo
principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi
in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale
quadro economico-finanziario, nonche' a obiettivi di
coerenza della politica economica e commerciale estera e
della promozione del sistema economico italiano in ambito
internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione
centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli
interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della
normativa in materia di internazionalizzazione delle
imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione
dello stanziamento annuale per il finanziamento dei
programmi promozionali all'estero di enti, istituti,
associazioni, consorzi export multiregionali, camere di
commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi
di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad
analoghe misure di competenza regionale.".