Art. 11 
 
 
         Certificazione sostitutiva e procedura di verifica 
 
  1. Le certificazioni  relative  a  prodotti,  processi  e  impianti
rilasciate  alle  imprese  dagli  enti  di  normalizzazione  a   cio'
autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati
sono   sostitutive   della   verifica   da   parte   della   pubblica
amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi  i  profili
penali. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  richiedere   alle
imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori
rispetto ai requisiti minimi di cui  all'articolo  9,  comma  2,  ne'
irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il  rispetto  dei
requisiti medesimi. 
  3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al  comma  2  del
presente  articolo  e  degli   eventuali   termini   concordati   per
l'adeguamento ai requisiti minimi di cui  all'articolo  9,  comma  2,
della presente legge, il procedimento di  cui  all'articolo  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  non  puo'
essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un  periodo
non superiore a trenta giorni e  l'attivita'  dell'impresa  non  puo'
essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di  mancato
rispetto  dei  requisiti  medesimi,  ne'  l'amministrazione  pubblica
competente puo' esercitare poteri sanzionatori. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'articolo 2 della citata  legge  n.  241
          del 1990 e' il seguente : 
              «Art. 2. (Conclusione del procedimento). -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.».