Art. 12 
 
Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
                                 163 
 
  1. Al fine di favorire  l'accesso  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi  di  progettazione,
all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «di
importo pari o  superiore  a  100.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di importo pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo  dell'articolo  91,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente : 
              «Art. 2. (Procedure di affidamento). - (art. 17, L.  n.
          109/1994) 
              1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione,  di
          coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di
          direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in
          fase di esecuzione e di collaudo  nel  rispetto  di  quanto
          disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo  pari  o
          superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma
          1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla
          parte II, titolo I e titolo II del codice,  ovvero,  per  i
          soggetti operanti nei settori di cui  alla  parte  III,  le
          disposizioni ivi previste.».