Art. 12
Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione,
all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di
importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente :
«Art. 2. (Procedure di affidamento). - (art. 17, L. n.
109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o
superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla
parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i
soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le
disposizioni ivi previste.».