Art. 13 
 
 
                  Disciplina degli appalti pubblici 
 
  1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i  rispettivi
siti  istituzionali,  rendono  disponibili  le   informazioni   sulle
procedure di evidenza  pubblica  e,  in  particolare,  sugli  appalti
pubblici di  importo  inferiore  alle  soglie  stabilite  dall'Unione
europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
micro, piccole e medie imprese. 
  2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in  materia  di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro,  piccole
e  medie  imprese,  la  pubblica  amministrazione  e   le   autorita'
competenti,  purche'  cio'  non  comporti  nuovi  o  maggiori   oneri
finanziari, provvedono a: 
  a) suddividere, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  29
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gli
appalti in lotti o lavorazioni  ed  evidenziare  le  possibilita'  di
subappalto, garantendo la corresponsione  diretta  dei  pagamenti  da
effettuare tramite bonifico  bancario,  riportando  sullo  stesso  le
motivazioni del pagamento, da parte  della  stazione  appaltante  nei
vari stati di avanzamento; 
  b) semplificare  l'accesso  agli  appalti  delle  aggregazioni  fra
micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni  temporanee
di imprese, forme consortili e reti  di  impresa,  nell'ambito  della
disciplina che regola la materia dei contratti pubblici; 
  c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  per  importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante: 
      1)  l'assegnazione  tramite  procedura  di  gara  ad   evidenza
pubblica   ovvero   tramite    assegnazione    a    societa'    miste
pubblico-private, a condizione che la  selezione  del  socio  privato
avvenga mediante procedure  competitive  ad  evidenza  pubblica,  nel
rispetto dei  principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non  discriminazione,  parita'  di
trattamento,  mutuo  riconoscimento   e   proporzionalita'   previsti
dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione  dei  compiti  operativi  connessi
alla gestione dell'appalto; 
      2)  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalla   lettera   a),
l'individuazione di  lotti  adeguati  alla  dimensione  ottimale  del
servizio pubblico locale; 
      3) l'individuazione di ambiti di servizio  compatibili  con  le
caratteristiche della comunita' locale, con  particolare  riferimento
alle aree  dei  servizi  di  raccolta,  smaltimento  e  recupero  dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
riparazione nelle filiere energetiche,  dell'illuminazione  pubblica,
dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio  edilizio
pubblico,  di  manutenzione  delle   infrastrutture   viarie   e   di
manutenzione delle aree verdi; 
    d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione  di
grandi infrastrutture, nonche' delle  connesse  opere  integrative  o
compensative, delle imprese residenti nelle regioni e  nei  territori
nei  quali  sono  localizzati  gli  investimenti,   con   particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese. 
  3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle  gare  di
appalto  di  lavori,   servizi   e   forniture   possono   presentare
autocertificazioni per l'attestazione  dei  requisiti  di  idoneita'.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le  autorita'  competenti  non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
possesso della pubblica amministrazione o  documentazione  aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. 
  4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel  caso
di  micro,  piccole  e  medie  imprese,  chiedono  solo   all'impresa
aggiudicataria  la  documentazione  probatoria   dei   requisiti   di
idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  non  sia  in  grado  di
comprovare  il  possesso  dei  requisiti  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo  di
un anno. 
  5. E' fatto divieto alla pubblica  amministrazione,  alle  stazioni
appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai  soggetti  aggiudicatori  di
richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei  beni  e
dei servizi oggetto dei contratti medesimi. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'articolo  29  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente : 
              «Art. 29. (Metodi di calcolo  del  valore  stimato  dei
          contratti pubblici). - (artt. 9 e  56,  direttiva  2004/18;
          art. 17, direttiva 2004/17; art.  2,  D.Lgs.  n.  358/1992;
          art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995) 
              1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici
          e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e'  basato
          sull'importo totale pagabile al  netto  dell'IVA,  valutato
          dalle  stazioni  appaltanti.  Questo  calcolo  tiene  conto
          dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi  forma
          di opzione o rinnovo del contratto. 
              2. Quando le  stazioni  appaltanti  prevedono  premi  o
          pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto
          nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 
              3. La stima deve essere valida  al  momento  dell'invio
          del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1,
          o, nei casi in cui siffatto  bando  non  e'  richiesto,  al
          momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              4.  Nessun  progetto  d'opera  ne'  alcun  progetto  di
          acquisto  volto  ad  ottenere  un  certo  quantitativo   di
          forniture o di servizi puo' essere frazionato  al  fine  di
          escluderlo dall'osservanza  delle  norme  che  troverebbero
          applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 
              5.  Per  gli  appalti  pubblici  di  lavori  e  per  le
          concessioni  di  lavori  pubblici  il  calcolo  del  valore
          stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi  nonche'
          del  valore  complessivo  stimato  delle  forniture  e  dei
          servizi  necessari  all'esecuzione  dei  lavori,  messe   a
          disposizione  dell'imprenditore  da  parte  delle  stazioni
          appaltanti. 
              6.  Il  valore  delle  forniture  o  dei  servizi   non
          necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori
          non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto  di  lavori
          in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi
          dall'applicazione delle disposizioni  specifiche  contenute
          nel presente codice. 
              7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi: 
              a) quando un'opera prevista o un progetto  di  acquisto
          di  servizi  puo'  dare  luogo   ad   appalti   aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  e'  computato  il
          valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
              b) quando il  valore  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore alle soglie di  cui  all'articolo  28,  le  norme
          dettate  per  i  contratti  di  rilevanza  comunitaria   si
          applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; 
              c) le stazioni appaltanti possono tuttavia  derogare  a
          tale applicazione per i lotti  il  cui  valore  stimato  al
          netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi  o
          a un milione di  euro  per  i  lavori,  purche'  il  valore
          cumulato di  tali  lotti  non  superi  il  20%  del  valore
          complessivo di tutti i lotti. 
              8. Per gli appalti di forniture: 
              a) quando  un  progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee   puo'   dar   luogo   ad   appalti    aggiudicati
          contemporaneamente per lotti separati,  per  l'applicazione
          delle  soglie  previste  per  i  contratti   di   rilevanza
          comunitaria  si  tiene  conto  del  valore  stimato   della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando il  valore  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore alle soglie di  cui  all'articolo  28,  le  norme
          dettate  per  i  contratti  di  rilevanza  comunitaria   si
          applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; 
              c) le stazioni appaltanti possono tuttavia  derogare  a
          tale applicazione per i lotti  il  cui  valore  stimato  al
          netto dell'IVA sia inferiore a 80.000  euro  e  purche'  il
          valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del  valore
          complessivo della totalita' dei lotti. 
              9. Per gli appalti pubblici  di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
              a)  se  trattasi  di   appalto   pubblico   di   durata
          determinata pari o  inferiore  a  dodici  mesi,  il  valore
          complessivo stimato per la durata  dell'appalto  o,  se  la
          durata supera i dodici mesi,  il  valore  complessivo,  ivi
          compreso l'importo stimato del valore residuo; 
              b)  se  trattasi  di   appalto   pubblico   di   durata
          indeterminata o che non puo'  essere  definita,  il  valore
          mensile moltiplicato per quarantotto. 
              10. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano carattere di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un determinato periodo,  e'  assunto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
              a) il valore reale complessivo dei  contratti  analoghi
          successivamente  conclusi  nel  corso   dei   dodici   mesi
          precedenti o  dell'esercizio  precedente,  rettificato,  se
          possibile, al  fine  di  tener  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale, oppure 
              b)  il  valore  stimato   complessivo   dei   contratti
          successivi conclusi nel corso dei  dodici  mesi  successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e'
          superiore a dodici mesi. 
              11. La scelta del metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto pubblico non puo'  essere  fatta  con
          l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione  delle
          norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria. 
              12. Per gli appalti pubblici di servizi  il  valore  da
          assumere  come  base  di   calcolo   del   valore   stimato
          dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente: 
              a) per i tipi di servizi seguenti: 
              a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e  altre
          forme di remunerazione; 
              a.2) servizi bancari e altri  servizi  finanziari:  gli
          onorari, le commissioni, gli interessi  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
              a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,
          le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; 
              b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
          complessivo: 
              b.1) se trattasi di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
              b.2) se trattasi di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso
          degli  appalti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              14. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione.». 
              - La legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno 2005), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280. 
              - Il testo degli  articoli  12  e  15  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato ), e' il seguente: 
              «Art. 12.  (Poteri  di  indagine).  -  1.  L'Autorita',
          valutati gli elementi comunque in  suo  possesso  e  quelli
          portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o  da
          chiunque vi abbia interesse, ivi comprese  le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
          verificare l'esistenza di infrazioni ai  divieti  stabiliti
          negli articoli 2 e 3. 
              2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
          richiesta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o  del  Ministro   delle   partecipazioni
          statali, ad indagini conoscitive  di  natura  generale  nei
          settori economici nei quali l'evoluzione degli  scambi,  il
          comportamento dei  prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
          presumere che la  concorrenza  sia  impedita,  ristretta  o
          falsata.» 
              «Art. 15. (Diffide e  sanzioni).  -  1.  Se  a  seguito
          dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa
          infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese  e  agli
          enti  interessati  il  termine  per  l'eliminazione   delle
          infrazioni stesse. Nei casi  di  infrazioni  gravi,  tenuto
          conto  della  gravita'  e  della  durata   dell'infrazione,
          dispone   inoltre   l'applicazione    di    una    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per   cento   del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          diffida, determinando i termini  entro  i  quali  l'impresa
          deve procedere al pagamento della sanzione. 
              2. In caso di inottemperanza alla  diffida  di  cui  al
          comma 1, l'Autorita'  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al dieci per cento  del  fatturato  ovvero,
          nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di  cui  al
          comma 1, di importo minimo non inferiore  al  doppio  della
          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
          cento  del  fatturato  come   individuato   al   comma   1,
          determinando  altresi'  il  termine  entro  il   quale   il
          pagamento della sanzione deve essere effettuato.  Nei  casi
          di reiterata inottemperanza l'Autorita'  puo'  disporre  la
          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni. 
              2-bis.  L'Autorita',  in  conformita'   all'ordinamento
          comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
          casi in cui, in  virtu'  della  qualificata  collaborazione
          prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
          regole   di   concorrenza,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria puo' essere non applicata ovvero  ridotta  nelle
          fattispecie previste dal diritto comunitario.». 
              - Il testo dell' articolo 1, comma 846, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007), e' il seguente: 
              «Art. 1 - (Omissis). 
              846. I progetti di cui  al  comma  842  possono  essere
          oggetto  di  cofinanziamento  deciso  da  parte  di   altre
          amministrazioni  statali  e  regionali.  A  tal  fine,   e'
          istituita, presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          senza oneri aggiuntivi per il  bilancio  dello  Stato,  una
          sede stabile di concertazione composta  dai  rappresentanti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e delle amministrazioni centrali  dello  Stato,  di
          cui uno designato dal Ministro per gli affari  regionali  e
          le autonomie locali. Essa si pronuncia: 
              a) sul  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  dei
          progetti di innovazione industriale; 
              b) sulla formulazione delle proposte  per  il  riordino
          del sistema degli incentivi; 
              c) sulla formulazione di proposte  per  gli  interventi
          per la finanza di impresa.".