Art. 13
Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi
siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle
procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti
pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione
europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita'
competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori oneri
finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli
appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di
subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da
effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le
motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei
vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra
micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee
di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della
disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica ovvero tramite assegnazione a societa' miste
pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato
avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previsti
dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a),
l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del
servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le
caratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimento
alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica,
dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio
pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di
manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione di
grandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori
nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di
appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare
autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel caso
di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa
aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di
idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di
comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di
un anno.
5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni
appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di
richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e
dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente :
«Art. 29. (Metodi di calcolo del valore stimato dei
contratti pubblici). - (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18;
art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992;
art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici
e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato
sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato
dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma
di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto
nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio
del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1,
o, nei casi in cui siffatto bando non e' richiesto, al
momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di
affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di
acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di
forniture o di servizi puo' essere frazionato al fine di
escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero
applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le
concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore
stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche'
del valore complessivo stimato delle forniture e dei
servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a
disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non
necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori
non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori
in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi
dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute
nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto
di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme
dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al
netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o
a un milione di euro per i lavori, purche' il valore
cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore
complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dar luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione
delle soglie previste per i contratti di rilevanza
comunitaria si tiene conto del valore stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme
dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al
netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purche' il
valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore
complessivo della totalita' dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata
determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore
complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la
durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi
compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata
indeterminata o che non puo' essere definita, il valore
mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano carattere di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' assunto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se
possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e'
superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto pubblico non puo' essere fatta con
l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle
norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da
assumere come base di calcolo del valore stimato
dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre
forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli
onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di
remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,
le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
degli appalti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.».
- La legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280.
- Il testo degli articoli 12 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato ), e' il seguente:
«Art. 12. (Poteri di indagine). - 1. L'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli
portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti
negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni
statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei
settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il
comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o
falsata.»
«Art. 15. (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa
deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario.».
- Il testo dell' articolo 1, comma 846, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«Art. 1 - (Omissis).
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere
oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre
amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e'
istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una
sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di
cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali. Essa si pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei
progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino
del sistema degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi
per la finanza di impresa.".