Art. 14
Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi
dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in
laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio
obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel
settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il
miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione
della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso
il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque
connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua
costituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha
fini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondo
alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura
emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare
la chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e meno
efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A
tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a
fondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttiva
smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi
energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in
termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale
prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamenti
nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di
consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi
straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata al
finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e
sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di
materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' di
isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi
sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi'
che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio
residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento
dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento e
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le
altre amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che la
gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.