Art. 14 
 
 
           Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi 
 
  1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi,  ai  sensi
dell'articolo 2616 del codice  civile,  produttrici  di  prodotti  in
laterizio  rientranti  nel  codice   Ateco   23.32.,   un   consorzio
obbligatorio  per  l'efficientamento  dei  processi  produttivi   nel
settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto  e  il
miglioramento delle performance ambientali e  per  la  valorizzazione
della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede  legale  presso
il Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata  ventennale  e  comunque
connessa  alla  permanenza  dei  presupposti  normativi   della   sua
costituzione.  Puo'  essere   anticipatamente   sciolto   qualora   i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
scadenza del termine della durata. 
  3. Il COSL ha personalita' giuridica di  diritto  privato,  non  ha
fini di lucro  ed  e'  costituito  per  creare  e  gestire  un  Fondo
alimentato dai consorziati sulla base di un  versamento  obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene  riportato  su  ogni  fattura
emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di  incentivare
la chiusura di unita' produttive di  laterizi  piu'  vetuste  e  meno
efficienti in termini di elevati costi energetici  ed  ambientali.  A
tale scopo il COSL fissa a carico dei  consorziati  un  contributo  a
fondo  perduto  per   ogni   tonnellata   di   capacita'   produttiva
smantellata, con riferimento ad impianti  caratterizzati  da  consumi
energetici superiori alla soglia minima ambientale,  da  valutare  in
termini di consumo  energetico  medio  per  tonnellata  di  materiale
prodotto.  Puo'  altresi'  essere   destinatario   di   finanziamenti
nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso  di
consulenze o servizi resi dal COSL stesso,  di  eventuali  contributi
straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea. 
  4.  Una  percentuale  del  Fondo   potra'   essere   destinata   al
finanziamento di  quota  parte  delle  spese  annuali  di  ricerca  e
sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio  di
materiali  e  soluzioni  in  laterizio  con  elevata   capacita'   di
isolamento termico, al fine di  ridurre  l'impatto  ambientale  degli
edifici. 
  5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  prevede  la  costituzione  degli  organi
sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo  altresi'
che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento,  il  patrimonio
residuo venga redistribuito tra i consorziati  esistenti  al  momento
dello scioglimento. 
  6.  Il  COSL  svolge  la  propria  attivita'  in   collegamento   e
collaborazione con il Ministero dello sviluppo  economico  e  con  le
altre amministrazioni competenti, ove necessario. 
  7. Il  COSL  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  dello
sviluppo economico, secondo modalita' idonee  ad  assicurare  che  la
gestione  sia  efficace  ed  efficiente   in   rapporto   all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al  Ministero
dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.