Art. 15 
 
 
              Contratti di fornitura con posa in opera 
 
  1. La disposizione prevista dall'articolo  118,  comma  3,  secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e successive modificazioni, si applica anche alle  somme  dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le  cui
prestazioni sono pagate in base  allo  stato  di  avanzamento  lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.