Art. 15
Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.