Art. 6 
 
 
                      Procedure di valutazione 
 
  1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti  pubblici  sono
tenuti  a  valutare  l'impatto   delle   iniziative   legislative   e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle  imprese,  prima  della
loro adozione, attraverso: 
  a)   l'integrazione   dei   risultati   delle   valutazioni   nella
formulazione delle proposte; 
  b) l'effettiva applicazione della disciplina  di  cui  all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR); 
  c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora  possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di  gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a  carico
delle imprese, tenendo conto delle loro  dimensioni,  del  numero  di
addetti e del settore merceologico di attivita'. 
  2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nella
individuazione  e  comparazione  delle  opzioni  le   amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare  il  corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle  liberta'
individuali.»; 
  b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR,  da  concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
conto,  tra  l'altro,  in   apposite   sezioni,   della   valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri  informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a  carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo  si  intende  qualunque
adempimento   comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla  pubblica
amministrazione». 
  3.  I  criteri  per   l'effettuazione   della   stima   dei   costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente  articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  4.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso  non  sia  possibile  impiegare
risorse interne o di  altri  soggetti  pubblici,  le  amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  5. I soggetti di cui  al  comma  1  prevedono  e  regolamentano  il
ricorso  alla   consultazione   delle   organizzazioni   maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze  sulle  imprese,  fatto  salvo  quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della  legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma  2  del  presente
articolo. 
  6.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'obbligo  per  le  pubbliche
amministrazioni,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  di
pubblicare sui propri siti istituzionali,  per  ciascun  procedimento
amministrativo  ad  istanza  di  parte   rientrante   nelle   proprie
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha  l'onere
di produrre a corredo dell'istanza si applicano  anche  agli  atti  o
documenti la cui produzione a corredo  dell'istanza  e'  prevista  da
norme  di  legge,  regolamenti  o  atti  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 14  della  legge  28  novembre
          2005, n. 246 (Semplificazione  e  riassetto  normativo  per
          l'anno 2005), come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 14. (Semplificazione  della  legislazione).  - 1.
          L'analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   (AIR)
          consiste nella  valutazione  preventiva  degli  effetti  di
          ipotesi di intervento normativo ricadenti  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
          comparazione delle opzioni  le  amministrazioni  competenti
          tengono conto della necessita' di  assicurare  il  corretto
          funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle
          liberta' individuali. 
              2.  L'AIR  costituisce  un  supporto   alle   decisioni
          dell'organo politico  di  vertice  dell'amministrazione  in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 
              3. L'elaborazione degli schemi di  atti  normativi  del
          Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi  di  esclusione
          previsti dai decreti  di  cui  al  comma  5  e  i  casi  di
          esenzione di cui al comma 8. 
              4.  La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni.  La  VIR  e'
          applicata dopo il primo biennio dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge oggetto di valutazione.  Successivamente
          essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali. 
              5.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  definiti  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
              a) i criteri  generali  e  le  procedure  dell'AIR,  da
          concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
          di consultazione; 
              b) le tipologie sostanziali, i casi e le  modalita'  di
          esclusione dell'AIR; 
              c)  i  criteri  generali  e   le   procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
              d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
          Parlamento di cui al comma 10. 
              5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera  a),
          da'  conto,  tra  l'altro,  in  apposite   sezioni,   della
          valutazione dell'impatto sulle piccole e  medie  imprese  e
          degli   oneri   informativi   e    dei    relativi    costi
          amministrativi,  introdotti  o  eliminati   a   carico   di
          cittadini e  imprese.  Per  onere  informativo  si  intende
          qualunque adempimento comportante  raccolta,  elaborazione,
          trasmissione, conservazione e produzione di informazioni  e
          documenti alla pubblica amministrazione. 
              6. I metodi di analisi e i modelli di  AIR,  nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio. 
              7.   L'amministrazione    competente    a    presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  (DAGL)
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  risultati
          dell'AIR. 
              8.   Il   DAGL   assicura   il   coordinamento    delle
          amministrazioni in materia di AIR e di  VIR.  Il  DAGL,  su
          motivata richiesta dell'amministrazione  interessata,  puo'
          consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 
              9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
              10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni
          comunicano al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi
          necessari per la presentazione al Parlamento, entro  il  30
          aprile,  della  relazione  annuale   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  sullo   stato   di   applicazione
          dell'AIR. 
              11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1,  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50. 
              12. Al fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi   dei   risultati   dell'attivita'    di    cui
          all'articolo 107 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, individua le disposizioni legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale. 
              13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005  del
          fondo destinato al  finanziamento  di  iniziative  volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di cui all'articolo 107 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
              14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'articolo 20 della  legge  15  marzo
          1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni,   decreti
          legislativi che  individuano  le  disposizioni  legislative
          statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
          se modificate con provvedimenti successivi, delle quali  si
          ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita; 
              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa; 
              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  aventi  per
          oggetto i principi fondamentali  della  legislazione  dello
          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. 
              14-bis. Nelle materie  appartenenti  alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali. 
              14-ter. Fatto salvo  quanto  stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
              14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
          entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
          legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
          decorrenza  prevista  dal  comma  14-ter,  di  disposizioni
          legislative  statali  ricadenti  fra  quelle  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  14,  anche  se   pubblicate
          successivamente al 1° gennaio 1970. 
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
              16. 
              17. Rimangono in vigore: 
              a) le disposizioni contenute  nel  codice  civile,  nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico; 
              b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
          organi  costituzionali  e  degli  organi  aventi  rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione; 
              c) le disposizioni tributarie e di  bilancio  e  quelle
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal gioco; 
              d)  le  disposizioni  che   costituiscono   adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; 
              e)  le  disposizioni   in   materia   previdenziale   e
          assistenziale. 
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19. 
              18-bis. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi. 
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              21. La Commissione: 
              a)  esprime  il  parere  sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
              b) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
              c) esercita i compiti di cui all'articolo 5,  comma  4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
          Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
          possono essere comunque emanati. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di  sospensione  estiva  e
          quello di fine anno dei lavori parlamentari. 
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge.   Dallo   stesso   termine   cessano   gli   effetti
          dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.». 
              - Il testo  dell'  articolo  25  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133), e' il seguente: 
              «Art. 25. (Taglia - oneri amministrativi). -  1.  Entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, su proposta del Ministro per la  pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, e' approvato un programma per la
          misurazione  degli  oneri   amministrativi   derivanti   da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.». 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche ), e' il seguente : 
              «Art. 1.(Finalita' ed ambito di applicazione). -  (Art.
          1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come  modificato  dall'art.  1
          del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.».