Art. 6
Procedure di valutazione
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono
tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della
loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella
formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico
delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di
addetti e del settore merceologico di attivita'.
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella
individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta'
individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'
conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque
adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione».
3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il
ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente
articolo.
6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere
di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o
documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 14. (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.».
- Il testo dell' articolo 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), e' il seguente:
«Art. 25. (Taglia - oneri amministrativi). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, e' approvato un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ), e' il seguente :
«Art. 1.(Finalita' ed ambito di applicazione). - (Art.
1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».