Art. 7
Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di
cittadini e imprese
1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare
in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna
amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con
apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31
marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro
impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando
strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti
interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione
degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti
agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di
presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per
la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.