Art. 8
Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini,
imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al
medesimo arco temporale.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre
2005, n. 246, e' obbligatoria una specifica valutazione preventiva
degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e
amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresi', individuare
altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle
norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire
l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o
prescrizioni.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 14, commi da 1 a 11, della
citata legge n. 246 del 2005, si veda nelle note
all'articolo 6.