Art. 8 
 
 
 Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi 
 
  1. Negli  atti  normativi  e  nei  provvedimenti  amministrativi  a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri  autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi  pubblici  o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi  o  amministrativi  a  carico  di  cittadini,
imprese e altri soggetti  privati  senza  contestualmente  ridurne  o
eliminarne altri, per un pari importo  stimato,  con  riferimento  al
medesimo arco temporale. 
  2. Per la finalita' di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge  28  novembre
2005, n. 246, e' obbligatoria una  specifica  valutazione  preventiva
degli oneri  previsti  dagli  schemi  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi. La suddetta valutazione deve,  altresi',  individuare
altri oneri regolatori, informativi o amministrativi  previsti  dalle
norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di  garantire
l'invarianza degli oneri sui privati  connessi  alle  nuove  norme  o
prescrizioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 14, commi da 1 a 11, della
          citata  legge  n.  246  del  2005,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 6.