Art. 9 
 
 
Rapporti con la pubblica  amministrazione  e  modifica  dell'articolo
                       2630 del codice civile 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, informano i rapporti con le  imprese  ai  principi  di
trasparenza,  di  buona  fede  e  di  effettivita'  dell'accesso   ai
documenti amministrativi, alle informazioni e  ai  servizi  svolgendo
l'attivita'  amministrativa  secondo  criteri  di  economicita',   di
efficacia, di efficienza,  di  tempestivita',  di  imparzialita',  di
uniformita' di trattamento, di  proporzionalita'  e  di  pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali  e
burocratici  relativi  all'avvio  dell'attivita'  imprenditoriale   e
all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
gli  obblighi  e  gli  adempimenti  non  sostanziali  a  carico   dei
lavoratori e delle imprese. 
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  garantiscono,
attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
delle norme e  dei  requisiti  minimi  per  l'esercizio  di  ciascuna
tipologia  di  attivita'  d'impresa.  A  questo  fine,  le   medesime
amministrazioni comunicano alle camere  di  commercio,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e  dei  requisiti  minimi
per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. 
  3. All'articolo 10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono  essere  addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione». 
  4. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
certificazioni relative all'impresa devono  essere  comunicate  dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580,  e  successive  modificazioni,  anche  per  il
tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  sono  inserite
dalle camere di commercio  nel  repertorio  economico  amministrativo
(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del  presente
articolo, alle quali le  imprese  comunicano  il  proprio  codice  di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  e'  garantito   l'accesso
telematico  gratuito  al  registro  delle   imprese.   Le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
copie di documentazione gia' presente nello stesso registro. 
  5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui  sono
sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle  comunicazioni
e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese  tenuto
dalle camere di commercio,  l'articolo  2630  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2630.  -  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  e
depositi). - Chiunque, essendovi  tenuto  per  legge  a  causa  delle
funzioni rivestite in una societa'  o  in  un  consorzio,  omette  di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni  o  depositi
presso il registro delle imprese,  ovvero  omette  di  fornire  negli
atti, nella corrispondenza e nella rete  telematica  le  informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto  comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  103  euro  a
1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito  avvengono
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
  Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo 1,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 6. 
              - Il testo dell'articolo 10-bis della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi ), come modificato dalla presente legge,  e'
          il seguente : 
              «Art.  10-bis.  (Comunicazione  dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento di tali osservazioni  e'  data  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale.  Le  disposizioni  di
          cui al presente articolo non si  applicano  alle  procedure
          concorsuali e ai procedimenti in  materia  previdenziale  e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra  i
          motivi   che   ostano   all'accoglimento   della    domanda
          inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.». 
              - Il testo dell'articolo  19,  comma  1,  della  citata
          legge n. 241 del 1990 e' il seguente: 
              «Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione.». 
              - Il testo dell'articolo  8  della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura ), e' il seguente: 
              «Art. 8. (Registro delle imprese). -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi  dell'articolo  1-bis
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 
              - Il testo dell' articolo 38, comma 3, lettera c),  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008 e' il seguente: 
              «Art. 38. (Impresa in un giorno). - (Omissis). 
              3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              (Omissis). 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico;».