Art. 9
Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo
2630 del codice civile
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di
trasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso ai
documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo
l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', di
efficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', di
uniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e
burocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale e
all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei
lavoratori e delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono,
attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna
tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesime
amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31
dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi
per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa.
3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le
certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il
tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite
dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo
(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di
iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accesso
telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
copie di documentazione gia' presente nello stesso registro.
5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sono
sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni
e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto
dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli
atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 6.
- Il testo dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente :
«Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».
- Il testo dell'articolo 19, comma 1, della citata
legge n. 241 del 1990 e' il seguente:
«Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.».
- Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ), e' il seguente:
«Art. 8. (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
- Il testo dell' articolo 38, comma 3, lettera c), del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 e' il seguente:
«Art. 38. (Impresa in un giorno). - (Omissis).
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
(Omissis).
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;».