Art. 8 
 
           Misure per la stabilita' del sistema creditizio 
 
 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine
in conformita' alla normativa europea in materia. 
 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata
sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 
 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta. 
 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono
annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette
garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con
imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare  25.2  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono
le banche aventi sede legale in Italia. 
 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'
limitata  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la
capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche
beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di  mantenere  in
vigore l'operativita' di cui al comma 1  e  l'esigenza  di  eventuali
modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza
delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e le eventuali modifiche operative ritenute  necessarie  sono
notificate alla Commissione europea.  Il  Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla   Banca
d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico  sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui  al  comma  1  e  sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche. 
 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per  il  tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico. 
 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in
essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei
suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio. 
 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente
le seguenti caratteristiche: 
     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette  anni
per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis  della
legge 30 aprile 1999, n. 130; 
     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
     c) sono a tasso fisso; 
     d) sono denominati in euro; 
     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'
incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento
alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 
 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli
interessi. 
 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo 2). 
 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un
terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma
1. 
 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della
garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio  2012,
sono cosi' determinati: 
     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
     (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni. 
     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
     (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating. 
 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata
nel modo seguente: 
     a)  per  banche  che  abbiano  un  rating  rilasciato  da   ECAI
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS  a  cinque
anni nei tre anni  che  terminano  il  mese  precedente  la  data  di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro
appartenenti  alla  medesima  classe  di  rating  del  debito  senior
unsecured; 
     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile. 
 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 
 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia
concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le
commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio
2010. 
 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le
relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 
 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che
deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
ammissione. 
 23. Ai fini  dell'ammissione  alle  operazioni,  la  Banca  d'Italia
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 
     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima
segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli
obbligatori; 
     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far
fronte agli oneri delle passivita' garantite. 
 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre: 
     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione; 
     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il
patrimonio di terzo livello; 
     c) l'ammontare della garanzia; 
     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14. 
 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di
stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima
della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata
urgenza. 
 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la
scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il
pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 
 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea
entro e non oltre sei mesi. 
 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  del  Testo  unico
bancario, sia stato adottato in conseguenza  della  escussione  della
garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  provvedimento   e'
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. 
 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di
credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei
terzi all'atto della sua prestazione,  ai  sensi  degli  articoli  1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800
del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita  da
crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del
31 dicembre 2012. 
 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta
della banca  interessata,  e'  redatto  in  conformita'  dei  criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio
della garanzia. 
 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti
garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 
 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
di attuazione del presente articolo. 
 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo.