Art. 9 
 
                      Imposte Differite Attive 
 
 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2011,  n.  10,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 56: 
 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le  seguenti:  "-  o  dei
diversi organi competenti per legge -"; 
 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza
dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del
bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma;" 
     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 
 "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per
intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d'imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla
quota di attivita' per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente comma. 
 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica
anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a
societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600." 
     c) al comma 57: 
 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle
parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile
ne'" sono soppresse; 
 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono
soppresse; 
 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; 
 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile."; 
 5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono
aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57".