Art. 10 Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 29 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici). (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.".