Art. 10 
 
 
           Qualita' delle acque destinate al consumo umano 
 
  1. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) per le acque confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese
disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate
o introdotte nei contenitori». 
  2. E' abrogata la lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  lettera
          c, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31  (Attuazione
          della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque
          destinate al  consumo  umano),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O., come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. (Punti di rispetto della conformita'). 
              1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono
          essere rispettati nei seguenti punti: 
              a)  per  le  acque  fornite  attraverso  una  rete   di
          distribuzione,  nel   punto   di   consegna   ovvero,   ove
          sconsigliabile  per  difficolta'  tecniche  o  pericolo  di
          inquinamento del campione, in un punto prossimo della  rete
          di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui  queste
          fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il  consumo  umano
          (3); 
              b) per le acque fornite da una cisterna, nel  punto  in
          cui fuoriescono dalla cisterna; 
              c)  per  le   acque   confezionate   in   bottiglie   o
          contenitori, rese disponibili per  il  consumo  umano,  nel
          punto  in  cui  sono   imbottigliate   o   introdotte   nei
          contenitori. 
              d) per le acque utilizzate  nelle  imprese  alimentari,
          nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. 
              (Omissis).".