Art. 11 
 
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494.  Procedura  di
  infrazione  n.  2008/4908.  Delega  al  Governo   in   materia   di
  concessioni demaniali marittime 
 
  1. Al fine di chiudere la  procedura  di  infrazione  n.  2008/4908
avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di  un  quadro  normativo  stabile
che, conformemente ai principi comunitari,  consenta  lo  sviluppo  e
l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: 
    a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato; 
    b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
    c) all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del  presente  comma  non   si
applicano alle concessioni rilasciate  nell'ambito  delle  rispettive
circoscrizioni territoriali dalle  autorita'  portuali  di  cui  alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quindici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e  per  il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle  concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse  in  modo  da
assicurare  un  uso  rispondente   all'interesse   pubblico   nonche'
proporzionato all'entita' degli investimenti; 
    b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti; 
    c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni; 
    d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,
disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di
utilizzo delle aree del demanio marittimo; 
    e) individuare i casi in cui le  concessioni  nuove,  decadute  o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione  delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni; 
    f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti
dall'articolo 42 del codice della navigazione; 
    g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione  di  decadenza
delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso  in
caso di vendita o di affitto delle aziende. 
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.  Decorso  tale
termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
  4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  2  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui  al  comma  2,  il  Governo,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  puo'  emanare  disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 
  6. Si  intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le  attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere
poste limitazioni  di  orario  o  di  attivita',  diverse  da  quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attivita'
ludico-ricreative,  l'esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli
intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita'  di  intrattenimento
musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di  espletamento
e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi  di  intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
le attivita'  a  carattere  temporaneo  stabiliti  dalle  regioni  in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo degli articoli 01e  03  del  decreto  legge  5
          ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni  per  la  determinazione
          dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), 
              come modificati dalla presente legge, recita: 
              "Art.  01.  1.  La  concessione  dei   beni   demaniali
          marittimi puo' essere rilasciata,  oltre  che  per  servizi
          pubblici e per servizi e attivita' portuali  e  produttive,
          per l'esercizio delle seguenti attivita': 
              a) gestione di stabilimenti balneari; 
              b)  esercizi  di  ristorazione  e  somministrazione  di
          bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 
              c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
              d)  gestione  di  strutture  ricettive   ed   attivita'
          ricreative e sportive; 
              e) esercizi commerciali; 
              f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad
          uso  abitativo,  compatibilmente   con   le   esigenze   di
          utilizzazione  di  cui   alle   precedenti   categorie   di
          utilizzazione. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. Le concessioni di cui al comma 1  che  siano  di
          competenza   statale   sono   rilasciate   dal   capo   del
          compartimento marittimo con licenza. 
              2-ter. Le concessioni di cui al comma 1  sono  revocate
          qualora il concessionario si renda, dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  responsabile  di
          gravi violazioni edilizie, che costituiscono  inadempimento
          agli  obblighi  derivanti  dalla   concessione   ai   sensi
          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296." 
              "Art. 03. 
              (Omissis). 
              4-bis. Le  concessioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono avere durata superiore a sei anni  e  comunque  non
          superiore a venti anni  in  ragione  dell'entita'  e  della
          rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla  base
          dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
          predisposti dalle regioni.  Le  disposizioni  del  presente
          comma  non  si  applicano   alle   concessioni   rilasciate
          nell'ambito delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali
          dalle autorita` portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
          n. 84.". 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella Gazz. Uff.  30  agosto  1997,  n.
          202., cosi' recita: 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Il testo dell'articolo 42 del Codice della  navigazione
          cosi' recita: 
              "Art. 42. (Revoca delle concessioni). 
              Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e
          che non  importino  impianti  di  difficile  sgombero  sono
          revocabili in tutto o in  parte  a  giudizio  discrezionale
          dell'amministrazione marittima. 
              Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
          comunque importino  impianti  di  difficile  sgombero  sono
          revocabili per specifici motivi inerenti  al  pubblico  uso
          del mare o per  altre  ragioni  di  pubblico  interesse,  a
          giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. 
              La revoca non da' diritto a  indennizzo.  Nel  caso  di
          revoca parziale si fa luogo ad  un'adeguata  riduzione  del
          canone,  salva  la  facolta'  prevista  dal   primo   comma
          dell'articolo 44. 
              Nelle  concessioni  che  hanno   dato   luogo   a   una
          costruzione di opere stabili  l'amministrazione  marittima,
          salvo che non  sia  diversamente  stabilito,  e'  tenuta  a
          corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
          parti del costo delle opere quanti sono gli  anni  mancanti
          al termine di scadenza fissato. 
              In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore  al
          valore  delle  opere  al  momento  della  revoca,  detratto
          l'ammontare degli effettuati ammortamenti.". 
              Il  testo  dell'articolo  6,  comma  2-quinquies,   del
          decreto legge 3 agosto 2007, n. 117  (Disposizioni  urgenti
          modificative del codice della  strada  per  incrementare  i
          livelli di sicurezza nella circolazione), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2007, n. 180, cosi' recita: 
              "Art.  6.  (Nuove   norme   volte   a   promuovere   la
          consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso  di
          guida in stato di ebbrezza). 
              (Omissis). 
              2-quinquies. I titolari e  i  gestori  di  stabilimenti
          balneari muniti della licenza  di  cui  ai  commi  primo  e
          secondo dell'articolo 86 del testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, e  successive  modificazioni,  sono  autorizzati  a
          svolgere  nelle  ore  pomeridiane  particolari   forme   di
          intrattenimento  e  svago  danzante,  congiuntamente   alla
          somministrazione di bevande alcoliche, in  tutti  i  giorni
          della settimana, nel rispetto della  normativa  vigente  in
          materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle  ordinanze
          comunali, comunque non prima delle ore 17 e  non  oltre  le
          ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia'  rilasciate
          per lo svolgimento delle forme di intrattenimento  e  svago
          di cui al presente comma nelle ore serali e  notturne.  Per
          lo svolgimento delle forme di  intrattenimento  di  cui  al
          presente comma non si  applica  l'articolo  80  del  citato
          testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 
              (Omissis).". 
              La  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge   quadro
          sull'inquinamento acustico), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.