Art. 13 
 
Adeguamento alla sentenza della Corte di  giustizia  delle  Comunita'
  europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 
 
  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla  sentenza  della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009,  resa
nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965,  n.
963,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere
a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»; 
    b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi  di  pesca
usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
      «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da
tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della  medesima
licenza nei  confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca  quale
obbligato    in    solido,    anche    ove    non    venga     emessa
l'ordinanza-ingiunzione, in caso  di  violazione  delle  disposizioni
relative alla detenzione a bordo ovvero alle  modalita'  tecniche  di
utilizzo di rete da posta derivante». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'articolo 27 della legge 14  luglio  1965,
          n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203 , come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 27. (Sanzioni amministrative accessorie). 
              1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere  a)  e  b),  e
          dell'articolo 26,  comma  8,  sono  applicate  le  seguenti
          sanzioni amministrative accessorie: 
              a) la confisca del pescato; 
              b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e  degli
          apparecchi di pesca usati, ovvero detenuti in contrasto con
          le  norme  della  presente  legge,  escluse  le  navi;  gli
          attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati  o  non
          conformi alla normativa vigente sono distrutti e  le  spese
          relative alla custodia e demolizione sono  poste  a  carico
          del contravventore; 
              c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine
          prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti  opere  o
          impianti non autorizzati; 
              c-bis) la sospensione della licenza di pesca,  in  caso
          di recidiva della violazione, per un periodo  compreso  tra
          10 giorni e 30 giorni ; 
              c-ter) la sospensione della licenza  di  pesca  per  un
          periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di  recidiva,  il
          ritiro della medesima licenza nei  confronti  del  titolare
          dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche  ove
          non  venga  emessa  l'ordinanza-ingiunzione,  in  caso   di
          violazione delle disposizioni relative  alla  detenzione  a
          bordo ovvero alle modalita` tecniche di utilizzo di rete da
          posta derivante.".