Art. 14 
 
Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo  e  del
  Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del  recupero
  di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli  a  motore
  nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti  di
  installazione degli impianti di distribuzione di benzina 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  recanti  attuazione  della  direttiva  2009/126/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  relativa
alla  fase  II  del  recupero  di  vapori  di  benzina   durante   il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione
della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e sono adottati nel rispetto  della  procedura  e  dei
principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentito il parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinati  in  modo
organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione
di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,   concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in
atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma,  non  si  applica  il
punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 14: 
              La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          31 ottobre 2009, n. L 285. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O.