Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09 1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 6 e' abrogato; b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato. 2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in un'altra parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 17: Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 178 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2003, n. 165, come modificato dalla presente legge: "Art. 7. (Sanzioni). 1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 ne' superiore ad € 8.000,00. 2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 1.000,00 ne' superiore a € 5.000,00. 3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non siano stati ottenuti esclusivamente da latte. 4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a € 1.000,00 ne' inferiore (2) a € 5.000,00. 5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto. 6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 ne' superiore ad € 8.000,00. 7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un prodotto finito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 ne' superiore ad € 5.000,00. 8. (Abrogato).".