Art. 19 
 
Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  in
  materia di commercializzazione delle miscele di sementi  di  piante
  foraggere 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche  europee  e  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della
Commissione,  del  30  agosto  2010,  che  dispone  deroghe  per   la
commercializzazione delle miscele  di  sementi  di  piante  foraggere
destinate a essere  utilizzate  per  la  preservazione  dell'ambiente
naturale. 
 
          Note all'art. 19: 
              La direttiva 2010/60/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
          agosto 2010, n. L 228.