Art. 22 
 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2010/76/CE,
  concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni
  e il riesame delle politiche remunerative da parte delle  autorita'
  di vigilanza, e modifiche al testo unico  delle  leggi  in  materia
  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre
  1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in  materia
  di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernenti  i  poteri  di  intervento  della
  Banca d'Italia 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva   2010/76/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,  che
modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto  riguarda  i
requisiti patrimoniali  per  il  portafoglio  di  negoziazione  e  le
ricartolarizzazioni e il  riesame  delle  politiche  remunerative  da
parte delle autorita' di vigilanza. 
  2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 53: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione»; 
      2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) adottare per le materie indicate  nel  comma  1,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle  attivita'  o
della struttura territoriale; il divieto  di  effettuare  determinate
operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire  utili  o
altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento  a  strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
parte  variabile  delle  remunerazioni  nella   banca,   quando   sia
necessario per il mantenimento di una solida base  patrimoniale.  Per
le banche che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno
pubblico,  la  Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti   alla
remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»; 
    b) all'articolo 67: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione»; 
      2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
        «2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi  del
comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle  attivita'  o
della struttura territoriale del gruppo;  il  divieto  di  effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o  altri  elementi  del
patrimonio,  nonche',  con   riferimento   a   strumenti   finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare
interessi; la fissazione di limiti  all'importo  totale  della  parte
variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario  per
il mantenimento di una solida base patrimoniale.  Per  le  capogruppo
che beneficiano di eccezionali interventi di  sostegno  pubblico,  la
Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti  alla   remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali». 
  3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  2,  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
      «a) governo societario, requisiti generali  di  organizzazione,
sistemi di remunerazione e di incentivazione»; 
    b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Banca d'Italia  puo'  emanare,  a  fini  di  stabilita',
disposizioni di carattere particolare aventi  a  oggetto  le  materie
disciplinate  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  e,  ove  la
situazione  lo  richieda:  adottare   provvedimenti   restrittivi   o
limitativi concernenti i servizi, le attivita', le  operazioni  e  la
struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
elementi del  patrimonio;  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il  pagamento
di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile
delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale». 
  4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10
per cento del proprio patrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis». 
 
          Note all'art. 22: 
              La direttiva 2010/76/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          dicembre 2010, n. L 329. 
              Si riporta il  testo  dell'  articolo  53  del  decreto
          legislativo 1 settembre  1993,  n.385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.  230,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              " Art. 53. (Vigilanza regolamentare). 
              1.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR,  emana  disposizioni  di  carattere
          generale aventi a oggetto: 
              a) l'adeguatezza patrimoniale; 
              b)  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
              c) le partecipazioni detenibili; 
              d)    il    governo    societario,     l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              d-bis)  l'informativa  da  rendere  al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita', qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia. 
              2-ter. Le societa' o enti esterni che,  anche  gestendo
          sistemi  informativi  creditizi,  rilasciano  alle   banche
          valutazioni del rischio di  credito  o  sviluppano  modelli
          statistici per l'utilizzo  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
          in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
          personali detenuti legittimamente per un periodo  di  tempo
          storico di osservazione che sia congruo rispetto  a  quanto
          richiesto dalle disposizioni emanate  ai  sensi  del  comma
          2-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  e  i   criteri   che
          assicurano la non  identificabilita'  sono  individuati  su
          conforme parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti delle banche per esaminare  la  situazione  delle
          stesse; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti  di  singole  banche,   riguardanti   anche:   la
          restrizione delle attivita` o della struttura territoriale;
          il divieto di effettuare determinate operazioni,  anche  di
          natura societaria, e di distribuire utili o altri  elementi
          del  patrimonio,  nonche`,  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          il divieto di pagare interessi;  la  fissazione  di  limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nella banca, quando  sia  necessario  per  il
          mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche
          che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno
          pubblico, la Banca d'Italia  puo`  inoltre  fissare  limiti
          alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; 
              4.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti  per
          l'assunzione,  da  parte  delle  banche,  di  attivita'  di
          rischio nei confronti di  coloro  che  possono  esercitare,
          direttamente o indirettamente, un'influenza sulla  gestione
          della banca o del gruppo bancario nonche'  dei  soggetti  a
          essi collegati. Ove verifichi in  concreto  l'esistenza  di
          situazioni di conflitto di  interessi,  la  Banca  d'Italia
          puo'  stabilire   condizioni   e   limiti   specifici   per
          l'assunzione delle attivita' di rischi. 
              4-bis. 
              4-ter. La Banca d'Italia individua i  casi  in  cui  il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione. 
              4-quater.  La  Banca  d'Italia,  in  conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti  d'interessi
          tra le banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma  4,  in
          relazione  ad  altre  tipologie  di  rapporti   di   natura
          economica.". 
              Il  testo   dell'   articolo   67del   citato   decreto
          legislativo n.385 del 1993, come modificato dalla  presente
          legge, recita: 
              " Art. 67 (Vigilanza regolamentare). 
              1. Al fine di esercitare la vigilanza  consolidata,  la
          Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
          impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di  carattere
          generale o particolare, disposizioni concernenti il  gruppo
          bancario complessivamente considerato  o  suoi  componenti,
          aventi ad oggetto: 
              a) l'adeguatezza patrimoniale; 
              b)  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
              c) le partecipazioni detenibili; 
              d)    il    governo    societario,     l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche` i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              e) l'informativa da rendere al pubblico  sulle  materie
          di cui al presente comma. 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i
          requisiti che tali soggetti devono possedere e le  relative
          modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca   d'Italia.   Per   i   gruppi
          sottoposti a vigilanza consolidata di  un'autorita'  di  un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita'  qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione  congiunta  con  la  Banca  d'Italia
          (178). 
              2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi
          del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle
          attivita` o della struttura  territoriale  del  gruppo;  il
          divieto  di  effettuare   determinate   operazioni   e   di
          distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche`,
          con riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
          parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
          necessario  per  il  mantenimento  di   una   solida   base
          patrimoniale.  Per  le  capogruppo   che   beneficiano   di
          eccezionali  interventi  di  sostegno  pubblico,  la  Banca
          d'Italia puo` inoltre  fissare  limiti  alla  remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali. 
              3. Le disposizioni emanate  dalla  Banca  d'Italia  per
          esercitare la vigilanza su base consolidata possono  tenere
          conto, anche con  riferimento  alla  singola  banca,  della
          situazione e delle attivita' dei  soggetti  indicati  nelle
          lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  impartire  disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di  uno
          solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.". 
              Il testo degli articoli' 6, comma 2-bis, lettera a),  e
          7 del citato decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come
          modificati' dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 6. (Vigilanza regolamentare). 
              (Omissis). 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a)   governo   societario,   requisiti   generali    di
          organizzazione    sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi . 
              (Omissis)." 
              "Art. 7. (Interventi sui soggetti abilitati). 
              1. La Banca d'Italia e  la  CONSOB,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono, con  riguardo  ai  soggetti
          abilitati: 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti; 
              b) ordinare la convocazione  degli  organi  collegiali,
          fissandone l'ordine del giorno; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali quando gli organi competenti non  abbiano
          ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo`  emanare,   a   fini   di
          stabilita`, disposizioni di carattere particolare aventi  a
          oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6,  comma  1,
          lettera a), e, ove  la  situazione  lo  richieda:  adottare
          provvedimenti  restrittivi  o  limitativi   concernenti   i
          servizi,  le  attivita`,  le  operazioni  e  la   struttura
          territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
          elementi  del  patrimonio;  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          vietare  il  pagamento   di   interessi;   fissare   limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
          per il mantenimento di una solida base patrimoniale. 
              3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la  Banca
          d'Italia e la CONSOB, ciascuna per  quanto  di  competenza,
          possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
          dell'emissione o del  rimborso  delle  quote  o  azioni  di
          OICR.". 
              Il testo dell'articolo 12 comma 4, primo  periodo,  del
          decreto legislativo 17  maggio  1999,  n.  153  (Disciplina
          civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,  n.
          356,   e   disciplina   fiscale   delle    operazioni    di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23  dicembre  1998,  n.  461),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1999, n.  125,  come  modificato  dalla
          presente legge, recita: 
              "Art. 12. (Disposizioni varie di carattere tributario). 
              (Omissis). 
              4. La natura di ente non commerciale viene meno  se  la
          fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005,
          risulta titolare di diritti reali su beni immobili  diversi
          da  quelli  strumentali  per  le   attivita'   direttamente
          esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in  misura
          superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo  7,
          comma 3-bis. In ogni caso, fino  al  31  dicembre  2005,  i
          redditi derivanti da detti beni non  fruiscono  del  regime
          previsto dall'articolo 6 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  601  (35).  L'acquisto  a
          titolo  gratuito  di  beni   immobili   e   diritti   reali
          immobiliari non fa  venire  meno  la  natura  di  ente  non
          commerciale  e  il  regime  agevolativo  per  i  due   anni
          successivi alla predetta acquisizione. 
              (Omissis).".