Art. 7 
 
Delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva  2010/73/UE
  recante  la  modifica  delle  direttive  2003/71/CE   relativa   al
  prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione  alla
  negoziazione    di    strumenti    finanziari     e     2004/109/CE
  sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti  le
  informazioni sugli emittenti i cui valori  mobiliari  sono  ammessi
  alla negoziazione in un mercato regolamentato 
 
  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  un  decreto  legislativo
recante le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla  direttiva
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
2010,  recante  modifica  delle  direttive  2003/71/CE  relativa   al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
negoziazione    di     strumenti     finanziari     e     2004/109/CE
sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2  della  legge  4
giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi
specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto recepimento della  direttiva  e  delle  relative  misure  di
esecuzione nell'ordinamento  nazionale,  in  particolare  per  quanto
attiene  alla   disciplina   degli   emittenti,   del   prospetto   e
dell'ammissione  a  negoziazione   in   un   mercato   regolamentato,
confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e
lasciando  invariate  le  competenze  in  materia   attribuite   alla
Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  secondo  quanto
previsto dal citato testo unico; 
    b) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva in  esame  e  ai  criteri  direttivi  previsti  dalla
presente legge, le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente,
anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori  interessati  dalla
normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione  degli
oneri che gravano sugli emittenti, senza  tuttavia  compromettere  la
tutela degli investitori e  il  corretto  funzionamento  dei  mercati
degli  strumenti  finanziari  e   armonizzando   le   responsabilita'
sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli  altri  Stati
membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva; 
    c) apportare alla disciplina vigente in materia le  modificazioni
occorrenti  perche',  in  armonia   con   le   disposizioni   europee
applicabili,  sia  possibile  procedere  alla  semplificazione  delle
procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione  dei  prospetti,
differenziando l'applicazione  degli  obblighi  informativi  e  degli
altri adempimenti  sulla  base  delle  caratteristiche  e  differenze
esistenti tra i vari mercati e  delle  specificita'  degli  strumenti
finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del  prospetto
o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti,
apportando le modifiche occorrenti alla  disciplina  delle  procedure
decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo
all'adeguamento della disciplina dei controlli e  della  vigilanza  e
delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti,
comunque nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  anche
avendo  riguardo  agli  analoghi  modelli   normativi   nazionali   o
dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei  titoli
diffusi, in maniera da non  disincentivare  gli  emittenti  esteri  a
richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e  da  non  penalizzare
questi ultimi nella competizione internazionale, nonche'  in  maniera
da considerare l'impatto della disciplina  sui  piccoli  intermediari
che fanno ricorso alla negoziazione delle  proprie  obbligazioni  sui
predetti mercati. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              La direttiva 2010/73/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
          dicembre 2010, n. L 327. 
              Per il testo dell'articolo 2 della citata legge  n.  96
          del 2010, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Per i riferimenti al citato decreto legislativo  n.  58
          del 1998, si veda nelle note all'articolo 6.