Art. 9 
 
Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/127/CE,
  relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
  e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione  elettronica,
  2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia  e  di
  risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per  dare  attuazione  alle  direttive
2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione
tra  le  autorita'  nazionali  responsabili   dell'esecuzione   della
normativa  a  tutela  dei  consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa
all'accesso alle reti di comunicazione  elettronica  e  alle  risorse
correlate,  e  all'interconnessione  delle  medesime   e   2002/20/CE
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante
l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi  relative   ai   prodotti
(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9  marzo  2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,  71/347/CEE,
71/349/CEE,   74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/CEE,   76/766/CEE   e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  recanti  le  norme  di
attuazione delle direttive 2009/136/CE e  2009/140/CE  sono  adottati
attraverso  l'adeguamento   e   l'integrazione   delle   disposizioni
legislative in materia di comunicazioni elettroniche,  di  protezione
dei dati personali e di tutela della vita privata nel  settore  delle
comunicazioni   elettroniche   e   di   apparecchiature    radio    e
apparecchiature terminali di  telecomunicazione,  anche  mediante  le
opportune modifiche al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  al  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269. 
  3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  gli
operatori di rete  locale  che  d'intesa  tra  loro  raggiungano  una
copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione  nazionale
possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad  eccezione  di  quelli
integrati, anche con i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi  di  media
audiovisivi nazionali,  cosi'  come  definiti  precedentemente,  puo'
essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione  che  per
la stessa capacita' trasmissiva non vi sia  richiesta  da  parte  dei
soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio  delle  frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220». 
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi',
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) garanzia di accesso al mercato con  criteri  di  obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; 
    b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi
della legge 4 agosto  1955,  n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti
restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; 
    c) gestione efficiente, flessibile  e  coordinata  dello  spettro
radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi
di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli  accordi
internazionali  pertinenti,  nonche'  nel  prioritario  rispetto   di
obiettivi d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,
pubblica sicurezza e difesa; 
    d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi  di  cui
alla lettera c), limitazioni proporzionate e non  discriminatorie  in
linea con quanto  previsto  nelle  direttive  in  recepimento  e,  in
particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso  senza
filo utilizzate per servizi di comunicazione  elettronica,  ove  cio'
sia necessario, al fine di evitare interferenze  dannose;  proteggere
la  salute   pubblica   dai   campi   elettromagnetici   riesaminando
periodicamente la  necessita'  e  la  proporzionalita'  delle  misure
adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare  la
massima  condivisione  delle  radiofrequenze;   salvaguardare   l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; 
    e) rafforzamento delle prescrizioni in materia  di  sicurezza  ed
integrita' delle reti; 
    f) rafforzamento  delle  prescrizioni  a  garanzia  degli  utenti
finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e  dei
portatori  di  esigenze  sociali  particolari,  anche  per  cio'  che
concerne le apparecchiature terminali; 
    g)  rafforzamento  delle  prescrizioni  sulla   trasparenza   dei
contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione  elettronica,
in tema di prezzi,  qualita',  tempi  e  condizioni  di  offerta  dei
servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita'
da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore; 
    h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge
14  novembre  1995,  n.  481,   con   riferimento   alla   disciplina
dell'incompatibilita'    sopravvenuta     ovvero     della     durata
dell'incompatibilita' successiva  alla  cessazione  dell'incarico  di
componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione; 
    i) rafforzamento  delle  prescrizioni  in  tema  di  sicurezza  e
riservatezza delle comunicazioni,  nonche'  di  protezione  dei  dati
personali e delle informazioni gia'  archiviate  nell'apparecchiatura
terminale, fornendo all'utente  indicazioni  chiare  e  comprensibili
circa  le  modalita'  di  espressione  del   proprio   consenso,   in
particolare mediante le opzioni  dei  programmi  per  la  navigazione
nella rete internet o altre applicazioni; 
    l) individuazione, per i rispettivi profili  di  competenza,  del
Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  della  Direzione
nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai  fini  dell'articolo
15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; 
    m) adozione di misure volte a promuovere investimenti  efficienti
e innovazione  nelle  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica,
anche attraverso  disposizioni  che  attribuiscano  all'autorita'  di
regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione
delle infrastrutture civili, e previsione che,  a  tale  fine,  siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti  dalle
imprese; 
    n) previsione di  procedure  tempestive,  non  discriminatorie  e
trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di
infrastrutture  al  fine  di  promuovere  un  efficiente  livello  di
concorrenza; 
    o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi
di comunicazione elettronica,  nel  perseguimento  dell'obiettivo  di
coerenza del quadro regolamentare di settore  dell'Unione  europea  e
nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati; 
    p)  promozione  di   un   efficiente   livello   di   concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza  nei
servizi al dettaglio; 
    q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e Garante per  la  protezione  dei  dati
personali, nell'adempimento delle funzioni previste  dalle  direttive
di cui al comma 2, nel rispetto  del  quadro  istituzionale  e  delle
funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico,  fatta
salva la competenza  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti  di  comunicazione
elettronica e  quella  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali; 
    r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti  nelle
materie di cui al comma 2  del  presente  articolo,  con  particolare
riguardo  alle  previsioni  di  cui  al  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e
alla legge 28 marzo 1991, n. 109.  Alla  revisione  si  provvede  nel
rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  prevedendo
sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme  introdotte
dall'articolo  2  della  citata   direttiva   2009/136/CE,   con   il
conseguente  riassetto  del  sistema   sanzionatorio   previsto,   in
particolare, dal codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche  mediante
depenalizzazione; 
    s) abrogazione espressa di tutte  le  disposizioni  incompatibili
con quelle adottate in sede di recepimento. 
  5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo,  della
legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente  gestore»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «in   favore   del   titolare
dell'archivio». 
  6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio  della  presente  delega   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          25 novembre 2009, n. L 310. 
              La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          18 dicembre 2009, n. L 337. 
              La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          18 dicembre 2009, n. L 337. 
              La direttiva 2010/30/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          giugno 2010, n. L 153. 
              La direttiva 2011/17/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          marzo 2011, n. L 71. 
              Il decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  9   maggio   2001,   n.   269
          (Attuazione  della  direttiva  1999/5/CE   riguardante   le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  luglio
          2001, n. 156, S.O. 
              Il testo dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 117  (Testo  unico  dei  servizi  di  media
          audiovisivi  e  radiofonici),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 15. (Attivita' di operatore di rete). 
              1. Fatti salvi i criteri e le procedure  specifici  per
          la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze  per
          la diffusione sonora  e  televisiva,  previsti  dal  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
          obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri  obiettivi
          di interesse generale, la  disciplina  per  l'attivita'  di
          operatore  di  rete  su  frequenze  terrestri  in   tecnica
          digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
          della  direttiva  2002/77/CE  della  Commissione,  del   16
          settembre  2002.  Tale  attivita'  e'  soggetta  al  regime
          dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
          citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni. 
              2. Il diritto di  uso  delle  radiofrequenze,  comprese
          quelle di collegamento, per  la  diffusione  televisiva  e'
          conseguito  con  distinto  provvedimento  ai  sensi   della
          delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. 
              3. Il diritto di  uso  delle  radiofrequenze,  comprese
          quelle  di  collegamento,  per  la  diffusione  sonora   e'
          conseguito  con  distinto  provvedimento,  ai   sensi   del
          regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge  3
          maggio 2004, n. 112. 
              4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in
          tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni  di
          cui agli articoli 23 e 25 della legge  3  maggio  2004,  n.
          112. 
              5. L'autorizzazione generale  di  cui  al  comma  1  ha
          durata non superiore a venti anni e non inferiore a  dodici
          anni ed e' rinnovabile per  uguali  periodi.  Il  Ministero
          dello sviluppo economico provvede a  uniformare  la  durata
          delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate  ai
          sensi del presente testo unico  con  quelle  rilasciate  ai
          sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
              6.  L'operatore  di  rete   televisiva   su   frequenze
          terrestri in tecnica digitale e' tenuto al  rispetto  delle
          norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di
          particolare valore alle reti per  la  televisione  digitale
          terrestre stabilite dall'Autorita'. 
              6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  8,
          gli  operatori  di  rete  locale  che  d'intesa  tra   loro
          raggiungano una copertura non inferiore  all'80  per  cento
          della popolazione  nazionale  possono  diffondere  un  solo
          programma di fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          autorizzati in ambito  nazionale  ad  eccezione  di  quelli
          integrati, anche con i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
          servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
          precedentemente,  puo'  essere   trasmesso   dagli   stessi
          operatori locali a condizione che per la  stessa  capacita'
          trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti  che
          hanno proceduto  al  volontario  rilascio  delle  frequenze
          utilizzate  in  ambito  locale,   di   cui   al   comma   8
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
              7. L'attivita' di operatore di  rete  via  cavo  o  via
          satellite  e'  soggetta   al   regime   dell'autorizzazione
          generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
          1° agosto 2003, n. 259.". 
              La  legge  14  novembre  1995,  n.  481(Norme  per   la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              La legge 28 marzo 1991, n. 109 (Nuove  disposizioni  in
          materia  di  allacciamenti  e   collaudi   degli   impianti
          telefonici interni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          6 aprile 1991, n. 81. 
              Per il testo dell'articolo 2 della citata legge  n.  96
          del 2010, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Si riporta il testo dell' articolo 33, comma 1, lettera
          d-ter, della legge 7 luglio 2009, n. 88  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2009,
          n. 161, S.O., come modificato dalla presente legge : 
              "Art. 33. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e previsione di modifiche ed integrazioni  alla  disciplina
          relativa ai soggetti operanti nel  settore  finanziario  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai
          mediatori   creditizi   ed   agli   agenti   in   attivita'
          finanziaria). 
              1. Nella predisposizione dei  decreti  legislativi  per
          l'attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile  2008,  relativa  ai
          contratti di credito ai consumatori, che  provvederanno  ad
          apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, le necessarie modifiche  e  integrazioni,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
              a) estendere, in tutto o in  parte,  gli  strumenti  di
          protezione del contraente  debole  previsti  in  attuazione
          della  direttiva   2008/48/CE   ad   altre   tipologie   di
          finanziamento a favore dei consumatori,  qualora  ricorrano
          analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
          ovvero delle finalita' del finanziamento; 
              b) rafforzare  ed  estendere  i  poteri  amministrativi
          inibitori e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          385  del  1993  per   contrastare   le   violazioni   delle
          disposizioni del titolo VI di tale testo  unico,  anche  se
          concernenti rapporti diversi dal  credito  al  consumo,  al
          fine  di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei
          comportamenti scorretti a danno della clientela. La  misura
          delle sanzioni amministrative e'  pari  a  quella  prevista
          dall' articolo 144  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,  e
          dall' articolo 39, comma 3, della legge 28  dicembre  2005,
          n. 262, e successive modificazioni; 
              c)  coordinare,  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          normative, il titolo VI del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385  del  1993  con  le  altre  disposizioni
          legislative  aventi  a   oggetto   operazioni   e   servizi
          disciplinati  dal  medesimo  titolo  VI  e  contenute   nel
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  nel
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  e  nel
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          applicando, per garantire  il  rispetto  di  queste  ultime
          disposizioni, i meccanismi di controllo  e  di  tutela  del
          cliente previsti dal citato titolo VI del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
              d) rimodulare  la  disciplina  delle  attivita'  e  dei
          soggetti operanti nel settore finanziario di cui al  titolo
          V e all' articolo 155 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  sulla  base  dei  seguenti
          ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 
              1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione  al  fine
          di consentire l'operativita'  nei  confronti  del  pubblico
          soltanto  ai  soggetti  che  assicurino   affidabilita'   e
          correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 
              2) prevedere  strumenti  di  controllo  piu'  efficaci,
          modulati  anche   sulla   base   delle   attivita'   svolte
          dall'intermediario; 
              3) garantire la  semplificazione,  la  trasparenza,  la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
          i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 
              4)  prevedere  sanzioni  amministrative  pecuniarie   e
          accessorie e forme di intervento  effettive,  dissuasive  e
          proporzionate,  quali,   tra   l'altro,   il   divieto   di
          intraprendere nuove operazioni e il potere di  sospensione,
          rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
              d-bis) prevedere il ruolo  dell'educazione  finanziaria
          quale strumento di tutela del consumatore,  attribuendo  il
          potere di  promuovere,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, iniziative di informazione ed educazione  volte  a
          diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al  fine
          di  favorire  relazioni   responsabili   e   corrette   tra
          intermediari e clienti; (21) 
              d-ter)  prevedere  l'istituzione,  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
          personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo, con specifico riferimento al  fenomeno  dei  furti
          d'identita';  il  sistema  di  prevenzione   e'   istituito
          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
          e' basato su un archivio centrale informatizzato  e  su  un
          gruppo  di  lavoro;  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   titolare   dell'archivio   e   del   connesso
          trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo
          29 del codice in materia di protezione dei dati  personali,
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  designa  per  la
          gestione dell'archivio e in qualita'  di  responsabile  del
          trattamento dei dati personali la societa'  CONSAP  Spa.  I
          rapporti tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione;
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  individua  le
          categorie dei soggetti che possono aderire  al  sistema  di
          prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
          l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema  di
          prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
          un  contributo  in  favore  del   titolare   dell'archivio.
          All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  alla  presente
          lettera si provvede senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello  Stato,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              (Omissis).".