Art. 5 
 
 
         Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo  l'articolo
37 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 
  1. L'Autorita' Garante della  Concorrenza  e  del  Mercato,  previo
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli o formulari. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito  internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che  adotta  la
clausola ritenuta vessatoria e mediante  ogni  altro  mezzo  ritenuto
opportuno in relazione  all'esigenza  di  informare  compiutamente  i
consumatori. 
  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alle  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori.  Le  clausole  non  ritenute  vessatorie  a  seguito  di
interpello,   non    possono    essere    successivamente    valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni  caso
ferma  la  responsabilita'  dei  professionisti  nei  confronti   dei
consumatori. 
  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.". 
  5. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente."