Art. 11 
 
 
                     Raggiungimento dell'accordo 
 
  1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
eventualmente modificata. 
  2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'  necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno  il
70 per cento dei crediti. 
  3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
regresso. 
  4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
che sia diversamente stabilito. 
  5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il testo dell'articolo 737 del Codice di  procedura
          civile, si veda nelle note all'art. 10.