Art. 13 
 
 
                       Esecuzione dell'accordo 
 
  1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
sottoposti  a  pignoramento  ovvero  se  previsto  dall'accordo,   il
giudice, su proposta  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
  2. L'organismo di composizione della  crisi  risolve  le  eventuali
difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando  ai  creditori  ogni  eventuale
irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
di diritti  soggettivi  e  sulla  sostituzione  del  liquidatore  per
giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo. 
  4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. 
              Possono essere  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di
          curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti; 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa   durante   i   due   anni   anteriori    alla
          dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si  trovi  in
          conflitto di interessi con il fallimento.".