Art. 17 
 
 
         Compiti dell'organismo di composizione della crisi 
 
  1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli  11,  12  e  13,  assume  ogni  opportuna  iniziativa,
funzionale alla predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al
raggiungimento dell'accordo  e  alla  buona  riuscita  dello  stesso,
finalizzata al  superamento  della  crisi  da  sovraindebitamento,  e
collabora con il debitore e  con  i  creditori  anche  attraverso  la
modifica del piano oggetto della proposta di accordo. 
  2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
sensi dell'articolo 12, comma 1. 
  3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
procedimento previsto dal presente capo.