Art. 18 
 
 
                 Accesso alle banche dati pubbliche 
 
  1. Per lo svolgimento dei compiti e delle  attivita'  previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi  di  cui  all'articolo  15  possono  accedere  ai  dati
contenuti  nell'anagrafe  tributaria,  nei  sistemi  di  informazioni
creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
  2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui  al  comma  1
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
 
          Note all'art. 18: 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.