Art. 19 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che: 
    a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il  passivo
ovvero sottrae o dissimula una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti; 
    b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
della  crisi  di  cui  al  presente  capo,   produce   documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
    c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell'accordo, fatto salvo  il  regolare  pagamento  dei
creditori estranei; 
    d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
dei debiti, e per tutta la durata della  procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria; 
    e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 
  2. Il componente dell'organismo di  composizione  della  crisi  che
rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in
ordine alla veridicita' dei dati contenuti in  tale  proposta  o  nei
documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  fattibilita'  del
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e'  punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000
euro. 
  3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
del suo ufficio.