Art. 8 
 
 
                       Contenuto dell'accordo 
 
  1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
mediante cessione dei redditi futuri. 
  2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
l'attuabilita' dell'accordo. 
  3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari. 
  4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
seguenti condizioni: 
    a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
scadenza del nuovo termine; 
    b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 
    c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.