Art. 9 
 
                 Deposito della proposta di accordo 
 
  1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
luogo di residenza o sede del debitore. 
  2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia. 
  3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
scritture  contabili  degli  ultimi  tre   esercizi,   unitamente   a
dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.