Art. 10
Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui
all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di
validita';
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e'
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa
nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero
dopo che il medesimo e' andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita'
della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore
dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare
manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere
volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN
(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN
di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita'
espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa
comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e'
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1967/06.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 146 del Codice della navigazione
cosi' recita:
«Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione
marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di direzione marittima e dagli altri
uffici sono accentrate presso le direzioni marittime
sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di
Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei
pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti
marittimi.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n.
1967/2006, si veda nelle note all'art. 7.