Art. 12
Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4,
lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali
e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi
alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h)
dell'articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1
dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e'
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.