Art. 13
Disposizioni procedurali
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per
le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e'
il Capo del compartimento marittimo.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla legge n. 689 del 1981, si veda
nelle note alle premesse.