Art. 14 Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi 1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t). 3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, cosi' recita: «Art. 92 (Sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. Gli Stati membri applicano un sistema di punti per infrazioni gravi a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la commissione di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca da' luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca. 2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica e' dichiarata responsabile di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare della licenza di pesca e' assegnato un numero adeguato di punti di penalita'. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprieta' dopo la data dell'infrazione. Il titolare della licenza di pesca puo' presentare ricorso in conformita' della legislazione nazionale. 3. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a un determinato numero, la licenza di pesca e' automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo e' fissato a quattro mesi se la licenza di pesca e' sospesa una seconda volta, a otto mesi se la licenza di pesca e' sospesa una terza volta e a un annose la licenza di pesca e' sospesa una quarta volta a seguito dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare. Se detto numero di punti e' assegnato al titolare una quinta volta, la licenza di pesca e' revocata a titolo definitivo. 4. Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119. 6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca e' assegnato il numero adeguato di punti.». - Il testo dell'art. 125 del citato Regolamento (CE) n. 404/2011, cosi' recita: «Art. 125 (Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi). - Ogni Stato membro designa le autorita' nazionali competenti responsabili di: a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo; b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca; c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo e' oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprieta'; e d) conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.».