Art. 14
Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui
all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli
125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d),
g), h), n), o), p), q), r), s) e t).
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo
all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come
individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della
licenza di pesca.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n.
1224/2009, cosi' recita:
«Art. 92 (Sistema di punti per infrazioni gravi). - 1.
Gli Stati membri applicano un sistema di punti per
infrazioni gravi a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la
commissione di un'infrazione alle norme della politica
comune della pesca da' luogo all'assegnazione di un numero
adeguato di punti al titolare della licenza di pesca.
2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione
grave o una persona giuridica e' dichiarata responsabile di
un'infrazione grave alle norme della politica comune della
pesca, al titolare della licenza di pesca e' assegnato un
numero adeguato di punti di penalita'. I punti assegnati
sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza
di pesca per il peschereccio in questione qualora questo
sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprieta' dopo la
data dell'infrazione. Il titolare della licenza di pesca
puo' presentare ricorso in conformita' della legislazione
nazionale.
3. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a
un determinato numero, la licenza di pesca e'
automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi.
Tale periodo e' fissato a quattro mesi se la licenza di
pesca e' sospesa una seconda volta, a otto mesi se la
licenza di pesca e' sospesa una terza volta e a un annose
la licenza di pesca e' sospesa una quarta volta a seguito
dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare.
Se detto numero di punti e' assegnato al titolare una
quinta volta, la licenza di pesca e' revocata a titolo
definitivo.
4. Se il titolare di una licenza di pesca non commette
una nuova infrazione grave nei tre anni successivi
all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla
licenza di pesca sono annullati.
5. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119.
6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di
punti in base al quale al comandante di una nave che abbia
gravemente violato le norme della politica comune della
pesca e' assegnato il numero adeguato di punti.».
- Il testo dell'art. 125 del citato Regolamento (CE) n.
404/2011, cosi' recita:
«Art. 125 (Istituzione e funzionamento di un sistema di
punti per infrazioni gravi). - Ogni Stato membro designa le
autorita' nazionali competenti responsabili di:
a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti
per le infrazioni gravi, di cui all'art. 92, paragrafo 1,
del regolamento sul controllo;
b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare
di una licenza di pesca;
c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro
titolare di una licenza di pesca per il peschereccio
interessato quando quest'ultimo e' oggetto di una vendita,
di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di
proprieta'; e
d) conservare la documentazione dei punti assegnati o
trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.».