Art. 17
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca
definitiva della licenza di pesca
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o
revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge
attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o
successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli
organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione
immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43
del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 43 del citato Regolamento (CE) n.
1005/2008, cosi' recita:
«Art. 43 (Misure di esecuzione immediate). - 1. Se una
persona fisica e' sospettata di aver commesso o e' stata
colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o
una persona giuridica e' sospettata di essere responsabile
di tale violazione, gli Stati membri avviano un'indagine
approfondita al riguardo e, in conformita' del loro diritto
nazionale e in funzione della gravita' dell'infrazione,
adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in
particolare:
a) la cessazione immediata delle attivita' di pesca;
b) il ritorno in porto del peschereccio;
c) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro
luogo a fini di ispezione;
d) la costituzione di una garanzia;
e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o
prodotti della pesca;
f) l'immobilizzazione temporanea del peschereccio o
del mezzo di trasporto considerati;
g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca.
2. Le misure di esecuzione sono tali da impedire il
proseguimento dell'infrazione grave di cui trattasi e da
consentire alle autorita' competenti di completarne
l'indagine.».