Art. 18 
 
                       Cancellazione di punti 
 
  1. Qualora  una  licenza  di  pesca  sia  stata  sospesa  ai  sensi
dell'articolo 16, eventuali nuovi punti  assegnati  alla  licenza  di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 16. 
  2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca  e'
superiore a due vengono cancellati due punti qualora: 
    a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui
sono stati assegnati i  punti  utilizzi  in  seguito  il  sistema  di
controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o  proceda
alla registrazione e  alla  trasmissione  elettronica  dei  dati  del
giornale  di  pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo   e   della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso  di
tali tecnologie, o; 
    b) il titolare della licenza di pesca si  offra  volontariamente,
dopo  l'assegnazione  dei  punti,  per  partecipare  a  una  campagna
scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da
pesca, o; 
    c)  il  titolare  della  licenza   di   pesca   sia   membro   di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca  adottato
dall'organizzazione    di     produttori     nell'anno     successivo
all'assegnazione dei punti che comporti  una  riduzione  del  10  per
cento delle possibilita' di pesca per il titolare  della  licenza  di
pesca, o; 
    d) il titolare della licenza di pesca partecipi a  una  attivita'
di pesca che rientri  in  un  programma  di  etichettatura  ecologica
destinato  a  certificare  e  promuovere  etichette  per  i  prodotti
provenienti  da  una  corretta  gestione  della  pesca  marittima   e
focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle  risorse
della pesca. 
  3. Per ciascun periodo triennale successivo alla  data  dell'ultima
infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo'  avvalersi
una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c)  e
d) del comma 2  per  ridurre  il  numero  di  punti  assegnatigli,  a
condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di  tutti
i punti della licenza di pesca. 
  4. Nel caso in cui non venga commessa una  nuova  infrazione  grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave,  tutti  i  punti
applicati sulla licenza di pesca sono annullati. 
  5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi  2  e  4,  il
titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della
pesca marittima e  dell'acquacoltura  di  tale  cancellazione  e  del
numero di punti eventualmente rimanenti.