Art. 18
Cancellazione di punti
1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi
dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16.
2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e'
superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui
sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di
controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda
alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del
giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di
tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente,
dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna
scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da
pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato
dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo
all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per
cento delle possibilita' di pesca per il titolare della licenza di
pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita'
di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica
destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti
provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e
focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse
della pesca.
3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima
infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi
una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a
condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti
i punti della licenza di pesca.
4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il
titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del
numero di punti eventualmente rimanenti.