Art. 19
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del
comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n.
404/2011.
2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14,
comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al
marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da
pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa
l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE)
n. 1224/2009, si veda nelle note all'art. 14.
- Il testo dell'art. 134 del citato Regolamento (CE) n.
404/2011, cosi' recita:
«Art. 134 (Sistema di punti per i comandanti dei
pescherecci). - Gli Stati membri informano la Commissione
del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui
all'art. 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei
mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.».