Art. 19 
 
          Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci 
 
  1. E' istituito un  sistema  di  punti  per  infrazioni  gravi  del
comandante a norma dell'articolo 92,  paragrafo  6,  del  regolamento
(CE) n.  1224/2009  e  dell'articolo  134  del  regolamento  (CE)  n.
404/2011. 
  2. La commissione di un'infrazione grave, di cui  all'articolo  14,
comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di  punti  al
marittimo imbarcato con la funzione di  comandante  della  unita'  da
pesca, come individuati nell'allegato I, anche se  non  viene  emessa
l'ordinanza di ingiunzione. 
  3. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  sono  individuati  modalita',   termini   e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE)
          n. 1224/2009, si veda nelle note all'art. 14. 
              - Il testo dell'art. 134 del citato Regolamento (CE) n.
          404/2011, cosi' recita: 
              «Art. 134  (Sistema  di  punti  per  i  comandanti  dei
          pescherecci). - Gli Stati membri informano  la  Commissione
          del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui
          all'art. 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei
          mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.».