Art. 21 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Se le infrazioni di cui al  presente  titolo  sono  commesse  da
appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i  presupposti
di cui agli articoli 1249 e seguenti del  codice  della  navigazione,
sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 1249 del Codice della navigazione,
          cosi' recita: 
              «Art.  1249  (Potere  disciplinare  nella   navigazione
          marittima e interna). - In materia di navigazione marittima
          o interna il potere disciplinare e' esercitato: 
                1)  dal  comandante   della   nave   sui   componenti
          dell'equipaggio  e  sui  passeggeri,  ancorche'  non  siano
          cittadini italiani; 
                2)  dai   comandanti   di   porto   marittimo   sugli
          appartenenti  al  personale  marittimo  e   sulle   persone
          indicate nell'art. 68; 
                3) dai comandanti di porto della navigazione  interna
          sugli appartenenti al personale della navigazione interna; 
                4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro
          portuale sulle imprese, sui datori di lavoro  nei  porti  e
          sui lavoratori portuali; 
                5)   dalle   autorita'   consolari   all'estero   sui
          componenti dell'equipaggio; 
                6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali  sui
          componenti dell'equipaggio quando  la  nave,  su  cui  sono
          imbarcati, e' in corso di navigazione o in un Paese  estero
          nel quale non risiede un'autorita' consolare.».