Art. 21
Sanzioni disciplinari
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da
appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti
di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione,
sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 1249 del Codice della navigazione,
cosi' recita:
«Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione
marittima e interna). - In materia di navigazione marittima
o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti
dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano
cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli
appartenenti al personale marittimo e sulle persone
indicate nell'art. 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna
sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro
portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e
sui lavoratori portuali;
5) dalle autorita' consolari all'estero sui
componenti dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui
componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono
imbarcati, e' in corso di navigazione o in un Paese estero
nel quale non risiede un'autorita' consolare.».