Art. 22
Vigilanza e controllo
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in
qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di
controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie
di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla
somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle
infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle
Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono
nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire
alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i
requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina,
previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo,
avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad
esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della
vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del
codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono
accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli
stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita,
commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto
dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle
norme sulla disciplina della pesca.
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 5, paragrafo 5, del citato
Regolamento (CE) n. 1224/2009, cosi' recita:
«Art. 5 (Principi generali). - (Omissis).
5. In ogni Stato membro vi e' un'unica autorita'
competente che coordina le attivita' di controllo di tutte
le autorita' di controllo nazionali. Tale autorita' e'
inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il
trattamento e la certificazione dei dati sulle attivita' di
pesca e notifica questi dati alla Commissione, all'Agenzia
comunitaria di controllo della pesca istituita dal
regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, agli altri
Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui
collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le
informazioni.».
- Il testo dell'art. 55, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, cosi' recita:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.».