Art. 24
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle
discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme
comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne
limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n.
2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
Note all'art. 24:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n.
2371/2002, si veda nelle note alle premesse.