Art. 7
Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa
in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di
taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in
vigore;
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie
di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa in vigore;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche
atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri
organismi acquatici;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le
modalita' di cui alla lettera d);
f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati,
salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi
internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate
dagli Stati interessati;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta organizzazione;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca,
esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto
stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al
libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque
detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il
suddetto consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di
dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere
rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente
autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti
di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le
specie pescate per soli fini scientifici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE)
1967/06.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n.
1967/2006, cosi' recita:
«Art. 16 (Ripopolamento diretto e trapianto). - 1. In
deroga all'art. 15, gli organismi marini sottotaglia
possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati,
sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o
messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o
trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato
membro in cui si svolgono tali attivita'.
2. Gli Stati membri provvedono affinche' la cattura di
organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1
avvenga secondo modalita' compatibili con eventuali misure
di gestione comunitarie applicabili alla specie in
questione.
3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo
1 devono essere rigettati in mare o destinati
all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati,
essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi
in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui
all'art. 15.
4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il
ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se
tali operazioni sono svolte in conformita' dell'art. 22,
lettera b), della direttiva 92/ 43/CEE.».