Art. 7 Contravvenzioni 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalita' di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, cosi' recita: «Art. 16 (Ripopolamento diretto e trapianto). - 1. In deroga all'art. 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attivita'. 2. Gli Stati membri provvedono affinche' la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalita' compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione. 3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 15. 4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformita' dell'art. 22, lettera b), della direttiva 92/ 43/CEE.».