Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 7 non e' applicata sanzione se la cattura e' stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.