Art. 8
Pene principali per le contravvenzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o
con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto,
trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di
sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle
norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo
7 non e' applicata sanzione se la cattura e' stata realizzata con
attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati
dalla licenza di pesca.