Art. 9 
 
               Pene accessorie per le contravvenzioni 
 
  1. La  condanna  per  le  contravvenzioni  previste  e  punite  dal
presente  decreto  comporta  l'applicazione   delle   seguenti   pene
accessorie: 
    a) la confisca del pescato, salvo che esso  sia  richiesto  dagli
aventi  diritto  nelle  ipotesi  previste  dalle  lettere  h)  ed  i)
dell'articolo 7, comma 1; 
    b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
con i quali e' stato commesso il reato; 
    c) l'obbligo di rimettere in pristino lo  stato  dei  luoghi  nei
casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1,
qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; 
    d) la sospensione dell'esercizio commerciale da  cinque  a  dieci
giorni,  in  caso  di  commercializzazione  o   somministrazione   di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima  prevista
dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero
di cui e' vietata la cattura.