Art. 9
Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal
presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene
accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli
aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i)
dell'articolo 7, comma 1;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei
casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1,
qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista
dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero
di cui e' vietata la cattura.