Art. 6 
 
    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
 
  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni: 
    a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
    b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure   previste   dai
regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
    d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c). 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d).