Art. 7 
 
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                           riconoscimento 
 
  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati  con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di  nascita
del titolare, immediatamente successiva  alla  scadenza  che  sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.