Art. 8 
 
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
  avvocato 
 
  1. Le domande per la partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  banditi  a
decorrere dal 30 giugno 2012  sono  inviate  esclusivamente  per  via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a  quanto  previsto  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1. 
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si  stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.". 
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.".